Art. 7
Aspetti regolamentari
In vigore dal 14 apr 2016
Aspetti regolamentari
1. I requisiti di portata generale da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento sono soggetti all'approvazione dell'entità designata dallo Stato membro e sono pubblicati. L'entità designata è l'autorità di regolamentazione, salvo diversa disposizione dello Stato membro.
2. Gli Stati membri possono subordinare requisiti specifici per sito da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento all'approvazione di un'entità designata.
3. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, i soggetti competenti e i gestori di sistema:
a)
applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
b)
garantiscono la trasparenza;
c)
applicano il principio dell'ottimizzazione tra la massima efficienza complessiva e i costi totali più bassi per tutte le parti coinvolte;
d)
rispettano la responsabilità assegnata al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso quanto disposto dalla normativa nazionale;
e)
si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema;
f)
tengono conto delle specifiche tecniche e delle norme europee concordate.
4. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il pertinente gestore di sistema o TSO sottopone all'approvazione dell'entità competente una proposta concernente i requisiti di applicazione generale, o la metodologia utilizzata per calcolarli o stabilirli.
5. Qualora il presente regolamento imponga al pertinente gestore di sistema, al pertinente TSO, al titolare dell'impianto di generazione e/o al gestore del sistema di distribuzione di accordarsi, essi cercano di trovare un accordo entro sei mesi dalla presentazione di una prima proposta trasmessa da una delle parti alle altre parti. Qualora non venga raggiunto un accordo entro questo lasso di tempo, ciascuna delle parti può richiedere alla pertinente autorità di regolamentazione di prendere una decisione entro sei mesi.
6. I soggetti competenti adottano decisioni sulle proposte di requisiti o metodologie entro sei mesi dal ricevimento di dette proposte.
7. Se il pertinente gestore di sistema o TSO ritiene necessario modificare i requisiti o le metodologie previsti e approvati a norma dei paragrafi 1 e 2, alla proposta modificata si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 8. I gestori di sistema e i TSO che propongono una modifica tengono conto delle eventuali legittime aspettative dei titolari degli impianti di generazione, dei produttori di apparecchiature e delle altre parti interessate, sulla base dei requisiti o delle metodologie specificati inizialmente o concordati.
8. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO imposti dal presente regolamento può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.
9. Se la determinazione dei requisiti di cui al presente regolamento compete a un gestore di sistema che non è un TSO, gli Stati membri possono disporre che detta determinazione competa invece al TSO.
Storico versioni
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