Art. 67 · Fissazione di limiti per la classificazione come tecnologia emergente

Art. 67

Fissazione di limiti per la classificazione come tecnologia emergente

In vigore dal 14 apr 2016
Fissazione di limiti per la classificazione come tecnologia emergente 1.   Il livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti in un'area sincrona è pari allo 0,1 % del carico massimo annuale nel 2014 in tale area sincrona. 2.   Gli Stati membri assicurano che il rispettivo livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti sia calcolato moltiplicando il livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti di un'area sincrona per il rapporto fra la generazione annuale di energia elettrica del 2014 nello Stato membro interessato e la generazione annuale complessiva di energia elettrica del 2014 nell'area sincrona a cui lo Stato membro appartiene. Per gli Stati membri appartenenti a parti di diverse aree sincrone, il calcolo è effettuato su base proporzionale per ciascuna di tali parti e combinato per ottenere la quota complessiva della ripartizione spettante allo Stato membro in questione. 3.   La fonte dei dati per l'applicazione del presente articolo è lo Statistical Factsheet dell'ENTSO-E pubblicato nel 2015.
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