Art. 65 · Controllo delle deroghe

Art. 65

Controllo delle deroghe

In vigore dal 14 apr 2016
Controllo delle deroghe 1.   L'Agenzia controlla la procedura di concessione delle deroghe con la cooperazione delle autorità di regolamentazione o delle autorità competenti dello Stato membro. Dette autorità o le autorità competenti dello Stato membro trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie a tal fine. 2.   L'Agenzia può trasmettere a un'autorità di regolamentazione la raccomandazione motivata di revocare una deroga per assenza di motivazione. La Commissione può trasmettere a un'autorità di regolamentazione o all'autorità competente dello Stato membro la raccomandazione motivata di revocare una deroga per assenza di motivazione. 3.   La Commissione può richiedere all'Agenzia di presentare una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e di motivare le proprie decisioni di chiedere o non chiedere la revoca di deroghe.
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