Art. 62
Richiesta di deroga da parte del titolare di un impianto di generazione
In vigore dal 14 apr 2016
Richiesta di deroga da parte del titolare di un impianto di generazione
1. I titolari o potenziali titolari di impianti di generazione possono chiedere una deroga a uno o più requisiti del presente regolamento per gruppi di generazione appartenenti ai loro impianti.
2. Una richiesta di deroga è presentata al pertinente gestore di sistema e comprende:
a)
l'identificazione del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di generazione e di una persona di contatto per eventuali comunicazioni;
b)
la descrizione del gruppo o dei gruppi di generazione per cui si chiede una deroga;
c)
un riferimento alle disposizioni del presente regolamento per cui si chiede una deroga e una descrizione dettagliata della deroga chiesta;
d)
una motivazione dettagliata, con i pertinenti documenti giustificativi e un'analisi costi-benefici in conformità al disposto dell';
e)
la dimostrazione che la deroga chiesta non avrebbe alcun effetto negativo sugli scambi transfrontalieri.
3. Entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta di deroga, il pertinente gestore di sistema comunica al titolare o al potenziale titolare dell'impianto di generazione se la richiesta è considerata completa. Se il pertinente gestore di sistema ritiene che la richiesta sia incompleta, il titolare o il potenziale titolare dell'impianto di generazione presenta le informazioni supplementari richieste entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni supplementari. Se il titolare o potenziale titolare dell'impianto di generazione non fornisce le informazioni richieste entro tale termine, la richiesta di deroga si considera ritirata.
4. Il pertinente gestore di sistema, in coordinamento con il pertinente TSO ed eventuali DSO adiacenti interessati, valuta la richiesta di deroga e l'analisi costi-benefici di cui è corredata, tenendo conto dei criteri fissati dall'autorità di regolamentazione ai sensi dell'.
5. Se la richiesta di deroga riguarda un gruppo di generazione di tipo C o D connesso a un sistema di distribuzione, compreso un sistema di distribuzione chiuso, la valutazione del pertinente gestore di sistema deve essere corredata di una valutazione della richiesta di deroga effettuata dal pertinente TSO. Il pertinente TSO trasmette la propria valutazione entro due mesi dalla richiesta in tal senso emanata dal pertinente gestore di sistema.
6. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta di deroga, il pertinente gestore di sistema trasmette la richiesta all'autorità di regolamentazione e presenta la o le valutazioni elaborate in conformità ai paragrafi 4 e 5. Tale periodo può essere prorogato di un mese se il pertinente gestore di sistema richiede informazioni supplementari al titolare o al potenziale titolare dell'impianto di generazione e di due mesi se il pertinente gestore di sistema richiede al pertinente TSO una valutazione della domanda di deroga.
7. L'autorità di regolamentazione adotta una decisione in merito alla richiesta di deroga entro sei mesi dal giorno successivo al ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di tre mesi prima della sua scadenza se l'autorità di regolamentazione richiede informazioni supplementari al titolare o al potenziale titolare dell'impianto di generazione o ad altre parti interessate. Il periodo supplementare inizia dal ricevimento delle informazioni complete.
8. Il titolare o il potenziale titolare dell'impianto di generazione presenta le eventuali informazioni supplementari richieste dall'autorità di regolamentazione entro due mesi dalla richiesta. Se il titolare o il potenziale titolare dell'impianto di generazione non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata, a meno che, prima della scadenza del medesimo termine:
a)
l'autorità di regolamentazione decida di concedere una proroga; oppure
b)
il titolare o il potenziale titolare dell'impianto di generazione dichiari all'autorità di regolamentazione, mediante comunicazione motivata, che la richiesta di deroga è completa.
9. L'autorità di regolamentazione adotta una decisione motivata in merito a una richiesta di deroga. Se l'autorità di regolamentazione concede una deroga, ne precisa la durata.
10. L'autorità di regolamentazione comunica la sua decisione al pertinente titolare o potenziale titolare dell'impianto di generazione, al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO.
11. Un'autorità di regolamentazione può revocare una decisione favorevole di deroga se le circostanze e le motivazioni soggiacenti non sussistono più o su raccomandazione motivata della Commissione o dell'Agenzia ai sensi dell', paragrafo 2.
12. Una richiesta di deroga a norma del presente articolo per gruppi di generazione di tipo A può essere presentata da un terzo a nome del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di generazione. Tale richiesta può riguardare un gruppo di generazione singolo o più gruppi di generazione identici fra loro. In quest'ultimo caso e a condizione di specificare la potenza massima cumulativa, il terzo di cui trattasi può sostituire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a) con le proprie.
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