Art. 38 · Individuazione di costi e benefici dell'applicazione dei requisiti ai gruppi di generazione esistenti

Art. 38

Individuazione di costi e benefici dell'applicazione dei requisiti ai gruppi di generazione esistenti

In vigore dal 14 apr 2016
Individuazione di costi e benefici dell'applicazione dei requisiti ai gruppi di generazione esistenti 1.   Prima di applicare un requisito stabilito dal presente regolamento ai gruppi di generazione esistenti in conformità all', paragrafo 3, il pertinente TSO procede ad un confronto qualitativo dei costi e dei benefici connessi al requisito in esame. Tale confronto tiene conto delle alternative disponibili in rete o basate sul mercato. Il pertinente TSO può procedere ad effettuare un'analisi quantitativa di costi e benefici in conformità ai paragrafi da 2 a 5, solo se il confronto qualitativo indica che i benefici probabili eccedono i costi probabili. Tuttavia, se il costo è ritenuto alto o il beneficio è ritenuto basso, il pertinente TSO non procede ulteriormente. 2.   A seguito di una fase preparatoria eseguita in conformità al paragrafo 1, il pertinente TSO procede a un'analisi quantitativa di costi e benefici di ogni eventuale requisito in esame, ai fini della sua applicazione a gruppi di generazione esistenti, che nella fase preparatoria di cui al paragrafo 1 abbia dimostrato di comportare benefici potenziali. 3.   Entro tre mesi dalla conclusione dell'analisi costi-benefici il pertinente TSO ne riassume i risultati in una relazione che: a) comprende l'analisi costi-benefici e una raccomandazione su come procedere; b) comprende una proposta di periodo transitorio di applicazione del requisito a gruppi di generazione esistenti. Tale periodo transitorio non è superiore a due anni a decorrere dalla data della decisione dell'autorità di regolamentazione o, ove applicabile, dello Stato membro sull'applicabilità del requisito; c) è oggetto di consultazione pubblica a norma dell'. 4.   Entro e non oltre sei mesi dalla chiusura della consultazione pubblica, il pertinente TSO redige una relazione che illustra l'esito della consultazione e contiene una proposta in merito all'applicabilità del requisito in esame ai gruppi di generazione esistenti. La relazione e la proposta sono comunicate all'autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro, mentre il titolare dell'impianto di generazione o, se del caso, una terza parte viene informata in merito al suo contenuto. 5.   La proposta presentata dal pertinente TSO all'autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro ai sensi del paragrafo 4 comprende: a) una procedura di comunicazione di esercizio per dimostrare l'attuazione dei requisiti da parte del titolare dell'impianto di generazione esistente; b) un periodo transitorio per l'attuazione dei requisiti che tiene conto della categoria del gruppo di generazione secondo quanto specificato all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3, e di eventuali ostacoli all'efficace esecuzione delle modifiche/ristrutturazioni delle apparecchiature
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