Art. 3 · Ambito di applicazione

Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 apr 2016
Ambito di applicazione 1.   Salvo disposizione contraria, i requisiti relativi alla connessione di cui al presente regolamento si applicano ai nuovi gruppi di generazione ritenuti significativi ai sensi dell'. Il gestore di sistema pertinente rifiuta di consentire la connessione a un gruppo di generazione non conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e rispetto al quale non sia stata concessa una deroga dall'autorità di regolamentazione o da un'altra autorità se applicabile in uno Stato membro secondo quanto stabilito all'. Il gestore di sistema pertinente comunica tale rifiuto, mediante una dichiarazione scritta motivata, al titolare dell'impianto di generazione e, salvo diversamente specificato dall'autorità di regolamentazione, all'autorità di regolamentazione. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) ai gruppi di generazione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione di isole di uno Stato membro i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con le aree sincrone dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord e del Baltico; b) ai gruppi di generazione installati per fornire energia di riserva e funzionare in parallelo con la rete per meno di cinque minuti per mese civile mentre il sistema si trova in stato normale. Il funzionamento parallelo durante la manutenzione o le prove di messa in esercizio del gruppo di generazione non contano ai fini del limite di cinque minuti; c) ai gruppi di generazione che non hanno un punto di connessione permanente e sono utilizzati dai gestori di sistema per fornire temporaneamente potenza quando la normale capacità del sistema è parzialmente o completamente indisponibile; d) ai dispositivi di accumulo di energia, ad eccezione dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio di cui all', paragrafo 2.
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