Art. 26
Requisiti di robustezza applicabili ai parchi di generazione offshore connessi in corrente alternata
In vigore dal 14 apr 2016
Requisiti di robustezza applicabili ai parchi di generazione offshore connessi in corrente alternata
1. Ai parchi di generazione offshore connessi in corrente alternata si applicano i requisiti di robustezza dei gruppi di generazione di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 3.
2. Ai parchi di generazione offshore connessi in corrente alternata si applicano i requisiti di fault-ride-through capability di cui all', paragrafo 3, lettera a), e all', paragrafo 3, lettera a).
Storico versioni
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