Art. 19 · Requisiti per i gruppi di generazione sincroni di tipo D

Art. 19

Requisiti per i gruppi di generazione sincroni di tipo D

In vigore dal 14 apr 2016
Requisiti per i gruppi di generazione sincroni di tipo D 1.   I gruppi di generazione sincroni di tipo D soddisfano i requisiti di cui all' ad eccezione del paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 6 e 7, all' ad eccezione del paragrafo 2, all' ad eccezione del paragrafo 3, all', all' ad eccezione del paragrafo 2 e all'. 2.   I gruppi di generazione sincroni di tipo D soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi in relazione alla stabilità della tensione: a) i parametri e le impostazioni dei componenti del sistema di controllo della tensione sono concordati tra il titolare dell'impianto di generazione e il pertinente gestore di sistema, in coordinamento con il pertinente TSO; b) l'accordo di cui alla lettera a) copre le specifiche e le prestazioni di un regolatore automatico di tensione («AVR») in relazione al controllo della tensione di regime stazionario e della tensione transitoria, nonché le specifiche e le prestazioni del sistema di controllo dell'eccitazione. Queste ultime comprendono: i) la limitazione della larghezza di banda del segnale in uscita per evitare che la frequenza più alta della risposta possa provocare oscillazioni torsionali su altri gruppi di generazione connessi alla rete; ii) un limitatore di sottoeccitazione per evitare che l'AVR riduca l'eccitazione dell'alternatore a un livello che comprometterebbe la stabilità sincrona; iii) un limitatore di sovraeccitazione per fare in modo che l'eccitazione dell'alternatore non venga limitata a un valore inferiore al valore massimo che è possibile raggiungere, assicurando nel contempo che il gruppo di generazione sincrono funzioni entro i limiti di progetto; iv) un limitatore di corrente dello statore; e v) una funzione PSS per attenuare le oscillazioni della potenza, qualora le dimensioni del gruppo di generazione sincrono siano superiori a un valore di potenza massima specificato dal pertinente TSO. 3.   Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di generazione stipulano un accordo concernente le capacità tecniche del gruppo di generazione per favorire la stabilità angolare in condizioni di guasto.
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