Art. 11 · Partecipazione delle parti interessate

Art. 11

Partecipazione delle parti interessate

In vigore dal 14 apr 2016
Partecipazione delle parti interessate L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia»), in stretta cooperazione con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito la «ENTSO-E»), organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente ai requisiti per la connessione alla rete degli impianti di generazione di energia, nonché ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene ai requisiti per la connessione alla rete degli impianti di generazione.
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