Art. 2
In vigore dal 11 apr 2016
Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2016, gli Stati membri possono autorizzare l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 agosto 2016 conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:561:oj#art-2