Art. 9 · Coordinamento in caso di richieste confliggenti di accordi quadro valevoli per l'orario di servizio successivo

Art. 9

Coordinamento in caso di richieste confliggenti di accordi quadro valevoli per l'orario di servizio successivo

In vigore dal 7 apr 2016
Coordinamento in caso di richieste confliggenti di accordi quadro valevoli per l'orario di servizio successivo 1.   Se il gestore dell'infrastruttura riscontra conflitti fra gli accordi quadro esistenti e le richieste di accordi quadro nuovi o modificati, o fra le richieste di nuovi accordi quadro, si applicano i principi della procedura di coordinamento per le richieste di tracce previsti dall'articolo 46, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE. 2.   Il gestore dell'infrastruttura cerca attraverso il primo coordinamento di conciliare al massimo le richieste confliggenti o una determinata richiesta e gli accordi quadro esistenti. 3.   Quando, in seguito ad una prima fase di coordinamento, si rivela impossibile conciliare gli accordi quadro esistenti e le richieste di nuovi accordi quadro o le richieste di modifica degli accordi, a causa del rifiuto delle parti interessate alla soluzione proposta dal gestore dell'infrastruttura, quest'ultimo valuta tali richieste e, se pertinente, gli accordi quadro esistenti, tenendo conto dei criteri di cui all', paragrafi da 2 a 4. 4.   Sulla base della valutazione effettuata conformemente al paragrafo 3, il gestore dell'infrastruttura svolge una seconda fase di coordinamento. Se questa seconda fase si rivela infruttuosa e se la richiesta di accordo quadro prevede un migliore utilizzo dell'infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura richiede la modifica della capacità quadro assegnata nell'ambito degli accordi quadro esistenti. 5.   Se la seconda fase di coordinamento si rivela infruttuosa e se la richiesta di accordo quadro non prevede un utilizzo migliore dell'infrastruttura rispetto a uno o più accordi quadro confliggenti esistenti, il gestore dell'infrastruttura respinge la richiesta. 6.   Il gestore dell'infrastruttura può respingere una richiesta di accordo quadro qualora le entrate supplementari generate dalla stipula del nuovo accordo quadro non portino almeno a compensare le possibili penali, di cui all', a seguito della modifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 7.   Se non è possibile soddisfare le richieste di accordi quadro per ragioni di effettiva o prevedibile mancanza di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura può dichiarare che, secondo quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva 2012/34/UE, la sezione dell'infrastruttura interessata è saturata.
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