Art. 8 · Massimali per l'assegnazione della capacità quadro

Art. 8

Massimali per l'assegnazione della capacità quadro

In vigore dal 7 apr 2016
Massimali per l'assegnazione della capacità quadro 1.   Il gestore dell'infrastruttura divide ogni periodo di 24 ore in periodi di controllo di non più di due ore ciascuno. Nell'assegnazione della capacità quadro il gestore dell'infrastruttura assegna le fasce orarie in relazione ai periodi di controllo. 2.   Se il gestore dell'infrastruttura assegna una capacità quadro di non più del 70 % della capacità massima in un dato periodo di controllo su una linea, esso può decidere di non applicare l', paragrafi da 3 a 6, l' e l', paragrafo 1, per quanto riguarda tali periodi di controllo. La capacità massima è calcolata in base al distanziamento dei treni, attuale e programmato. e sulla stima del numero di treni sulla linea in questione. Il gestore dell'infrastruttura pubblica nel prospetto informativo della rete la propria metodologia di calcolo della capacità massima ai fini del presente paragrafo. 3.   Qualora sia richiesta la previa autorizzazione degli accordi quadro da parte dell'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2012/34/UE, uno Stato membro può decidere di non applicare, in tutto o in parte, il precedente paragrafo 2, l', paragrafi da 3 a 6, e l'.
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