Art. 7 · Accordo sulla fascia oraria

Art. 7

Accordo sulla fascia oraria

In vigore dal 7 apr 2016
Accordo sulla fascia oraria Il gestore dell'infrastruttura concorda con il richiedente una fascia oraria caso per caso, la quale dovrebbe essere il quanto più possibile allineata al periodo di controllo al fine di facilitare l'assegnazione della relativa capacità quadro. La fascia oraria riflette le esigenze del servizio ferroviario. Essa è uguale o inferiore a 24 ore. In casi eccezionali, su istanza del richiedente e previa approvazione dell'organismo di regolamentazione, il gestore dell'infrastruttura può concordare una fascia oraria superiore a 24 ore. Nel caso di una fascia oraria superiore a due ore, il gestore dell'infrastruttura assegna la capacità quadro quanto più vicina possibile a un periodo di controllo di due ore. Le fasce orarie nell'ambito di un accordo quadro o di diversi accordi quadro possono sovrapporsi. Le parti di un accordo quadro possono concordare una frequenza di servizio.
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