Art. 6 · Stipula di accordi quadro

Art. 6

Stipula di accordi quadro

In vigore dal 7 apr 2016
Stipula di accordi quadro 1.   Prima di stipulare un nuovo accordo quadro o di prorogare o aumentare sensibilmente la capacità quadro di un accordo quadro esistente, il gestore dell'infrastruttura tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: a) la garanzia dell'utilizzo ottimale della capacità di infrastruttura disponibile, compreso l'uso di altre reti, tenendo conto delle limitazioni di capacità programmate; b) le legittime esigenze commerciali del richiedente che abbia dimostrato di avere l'effettiva intenzione e di essere in grado di utilizzare la capacità richiesta nell'accordo quadro; c) le esigenze dei passeggeri, del settore del trasporto merci e degli investitori, compresi gli enti statali e altri soggetti pubblici e privati; d) la garanzia dell'accesso non discriminatorio all'infrastruttura tenendo conto della disponibilità dei relativi impianti e dei servizi ivi forniti nella misura in cui tali informazioni sono messe a disposizione del gestore dell'infrastruttura; e) il finanziamento del gestore dell'infrastruttura e il futuro sviluppo della rete; f) la promozione dell'efficienza nella gestione dell'infrastruttura e, per quanto possibile, dei relativi impianti, compresi programmi di manutenzione, rinnovo e miglioramento; g) le riserve in materia di capacità destinate ai corridoi ferroviari merci internazionali, come previsto all' del regolamento (UE) n. 913/2010; h) la garanzia di una gestione della rete proporzionata, mirata, trasparente, equa e provvista di sufficienti risorse; i) l'eventuale mancato utilizzo della capacità quadro e le relative motivazioni secondo quanto enunciato all', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento; j) i criteri di priorità applicabili all'assegnazione delle tracce nella procedura di programmazione di cui all'articolo 47 della direttiva 2012/34/UE e le dichiarazioni di infrastruttura saturata; k) se del caso, la necessità di assicurare i risultati finanziari a lungo termine del trasporto pubblico fornito nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. Il gestore dell'infrastruttura pubblica nel prospetto informativo della rete, oltre ai punti di cui alle lettere da a) a k), gli altri elementi che intende prendere in considerazione. 2.   Un accordo quadro contiene i seguenti elementi: a) le disposizioni che autorizzano le richieste di modifica della capacità quadro nelle circostanze previste dagli -11 e 13 del presente regolamento; b) le disposizioni che autorizzano le richieste di modifica della capacità quadro nel caso di modifiche permanenti all'infrastruttura ferroviaria necessarie per assicurare un migliore uso della stessa; c) le disposizioni che autorizzano la rinuncia alla capacità quadro, o il suo spostamento, su base volontaria. Esso non contiene disposizioni che potrebbero impedire al gestore dell'infrastruttura, qualora la capacità sia disponibile, di concedere diritti di accesso a un diverso richiedente su una o più linee della rete del gestore medesimo. 3.   I richiedenti possono chiedere che la capacità quadro assegnata in conformità all'accordo quadro abbia inizio in un qualsiasi momento, ma non più tardi di cinque anni dalla data della richiesta. I gestori dell'infrastruttura non respingono tali richieste se il periodo di tempo necessario prima di avviare il servizio è giustificato da uno dei seguenti motivi: a) l'accordo quadro è un prerequisito per il finanziamento del materiale rotabile necessario per un nuovo servizio; b) vi è la necessità di completare l'autorizzazione del materiale rotabile di cui alla lettera a); c) il modo in cui è programmato l'avvio delle operazioni degli impianti o dei terminali di carico oppure l'apertura di un elemento di collegamento infrastrutturale; d) è necessario fare investimenti sull'infrastruttura laddove l'aumento della capacità non sia ancora disponibile; e) vi è una disposizione contenuta in un contratto di servizio pubblico esistente. Il gestore dell'infrastruttura o il richiedente può chiedere all'organismo di regolamentazione di approvare un periodo più lungo di quello di cui alla prima frase del primo paragrafo. L'organismo di regolamentazione può dare la sua approvazione per motivi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) ad e)paragrafo. La capacità assegnata nell'ambito dell'accordo quadro, ma non utilizzata a causa del tempo necessario per avviare il servizio, resta disponibile per l'utilizzo da parte di altri richiedenti. 4.   Una richiesta di accordo quadro non viene respinta in ragione del fatto che il gestore dell'infrastruttura ha ricevuto la richiesta dopo la scadenza indicata all', paragrafo 1, ma viene trattata nell'ambito della procedura successiva su base non discriminatoria in conformità all'. Se il gestore dell'infrastruttura invita i potenziali richiedenti a presentare richieste di accordi quadro con scadenza pluriennale e se riceve tali richieste dopo questa scadenza, deve trattarle o con scadenza annuale conformemente all', paragrafo 1, o conformemente all', paragrafo 2. Per le richieste che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la data di ricezione della richiesta di accordo quadro non viene presa in considerazione per stabilire la durata dell'accordo quadro. Ciò non vale per i richiedenti cui sono già state assegnate altre capacità quadro o tracce ferroviarie sulla linea interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:545:oj#art-6