Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 mar 2016
Al capitolo 22 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 13: «13. Ai sensi delle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (*1), per il fattore 6,25.
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