Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 mar 2016
Nel regolamento (CE) n. 329/2007 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 bis 1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare la messa a disposizione della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di determinati fondi o risorse economiche quando ciò sia necessario per il pagamento di premi in base a un contratto di assicurazione con un cittadino di uno Stato membro o una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro, a condizione che tale pagamento: a) sia destinato esclusivamente ad attività non vietate dal presente regolamento dasvolgere nella Corea del Nord da parte di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro, b) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona, da un'entità o da un organismo elencati negli allegati IV, V o V bis, fatta eccezione per la KNIC. 2.   Un cittadino di uno Stato membro e persone giuridiche, entità o organismi costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro possono ricevere pagamenti da parte della KNIC previa autorizzazione da patre delle competenti autorità degli Stati membri come indicate sui siti web elencanti nell'allegato II. Una tale autorizzazione può essere concessa a condizione che il pagamento: a) sia dovuto conformemente ad un contratto per servizi assicurativi menzionati all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), o conformemente ad un contratto per servizi di assicurazione forniti dalla KNIK riguardo ai danni causati nel territorio dell'Unione da una parte di tale contratto; b) non vada a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati IV, V o V bis; c) non contribuisca a un'attività vietata a norma del presente regolamento; e d) non comporti lo sblocco di fondi o risorse economiche della KNIC che si trovano al di fuori della Corea del Nord. 3.   Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono richieste qualora il pagamento a favore della KNIC o da questa effettuato sia necessario per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella Corea del Nord. 4.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, come indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sbloccco di taluni fondi o risorse economiche di KNIC congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo avere determinato che: a) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati esclusivamente per un pagamento da parte della KNIC dovuto in base a un contratto concluso anteriormente al 1o aprile 2016; b) il contratto non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate dal presente regolamento; c) il pagamento non vada a beneficio direttamente o indirettamente di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV, V o V bis Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.».
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