Art. 95 · Elementi della comunicazione delle decisioni individuali

Art. 95

Elementi della comunicazione delle decisioni individuali

In vigore dal 23 mar 2016
Elementi della comunicazione delle decisioni individuali (1)   In mancanza di una decisione congiunta, la decisione sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e di impresa madre adottata dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo è comunicata per iscritto ai membri del collegio di risoluzione con un documento contenente tutti i seguenti elementi: a) il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo; b) il nome dell'impresa madre nell'Unione e i nomi delle altre entità della stessa giurisdizione alle quali si applica la decisione congiunta; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione e, in particolare, i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dallo Stato membro in cui è autorizzata l'impresa madre nell'Unione e utilizzati quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili; d) la data della decisione; e) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE; f) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello di impresa madre nell'Unione, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell', paragrafo 11, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE; g) i nomi dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta, in conformità con i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori, e una sintesi delle opinioni espresse da tali autorità e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo; h) osservazioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito alle opinioni espresse dai membri e dagli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo; i) se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale per quanto concerne l'impresa madre nell'Unione attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all', paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE. (2)   In assenza di una decisione congiunta, le autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano proprie decisioni in merito al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello individuale trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi: a) il nome dell'autorità di risoluzione della filiazione che adotta la decisione; b) i nomi delle filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione a cui si riferisce e si applica la decisione; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione e, in particolare, i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dallo Stato membro in cui sono autorizzate dette filiazioni del gruppo e utilizzati quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili; d) la data della decisione; e) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare alla filiazione a livello individuale e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE; f) il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo insieme a una sintesi delle opinioni da essa espresse e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo; g) osservazioni dell'autorità di risoluzione della filiazione in merito alle opinioni espresse dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo. h) se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello della filiazione attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per l'autorità di risoluzione della filiazione tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all', paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE. (3)   Qualora sia stata consultata l'ABE, le decisioni adottate in assenza di una decisione congiunta includono una spiegazione circa i motivi per cui non è stato seguito il parere dell'ABE.
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