Art. 92 · Comunicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

Art. 92

Comunicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

In vigore dal 23 mar 2016
Comunicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (1)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica la decisione congiunta all'organo di amministrazione dell'impresa madre nell'Unione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 3, lettera g). L'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito a tale comunicazione. (2)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono agli organi di amministrazione delle entità nella propria giurisdizione le rispettive parti della decisione congiunta con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 3, lettera g). (3)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo può discutere nel dettaglio con l'impresa madre nell'Unione il contenuto e l'applicazione della decisione congiunta. (4)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni possono discutere nel dettaglio con le entità sotto la loro giurisdizione il contenuto e l'applicazione delle rispettive parti della decisione congiunta.
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