Art. 9
Azioni, dispositivi e misure nel quadro delle opzioni di risanamento
In vigore dal 23 mar 2016
Azioni, dispositivi e misure nel quadro delle opzioni di risanamento
1. Ogni opzione di risanamento indica almeno i seguenti elementi:
a)
la gamma delle azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la posizione finanziaria della o delle entità interessate dal piano di risanamento il cui principale scopo è garantire l'operatività delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
b)
dispositivi e misure il cui principale scopo è conservare o ripristinare i fondi propri dell'ente o i fondi propri consolidati del gruppo mediante ricapitalizzazioni esterne e misure interne per migliorare la posizione patrimoniale della o delle entità interessate dal piano di risanamento;
c)
dispositivi e misure intesi a garantire che l'entità o le entità interessate dal piano di risanamento abbiano un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza che consentano loro di svolgere l'attività e di rispettare i propri obblighi allo loro scadenza;
d)
dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria o a ristrutturare le linee di business, compresa, se del caso, l'analisi di eventuali cessioni sostanziali di attività, persone giuridiche, o linee di business;
e)
dispositivi e misure il cui principale scopo è conseguire la ristrutturazione volontaria delle passività, senza scatenare eventi quali default, recesso o declassamento.
Ai fini della lettera c), le misure comprendono misure esterne e, se del caso, misure finalizzate a riorganizzare la liquidità disponibile all'interno del gruppo. Le fonti di finanziamento di emergenza comprendono le fonti potenziali di liquidità, la valutazione delle garanzie reali disponibili e la valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e linee di business.
2. Se un'opzione di risanamento non comprende le azioni, i dispositivi o le misure di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), la sottosezione sulle opzioni di risanamento contiene la dimostrazione del fatto che le azioni, i dispositivi o le misure sono state adeguatamente considerate dall'ente, dall'impresa madre nell'Unione o dalla filiazione che ha redatto e presentato il piano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-9