Art. 87 · Proposta a livello consolidato e di impresa madre nell'Unione

Art. 87

Proposta a livello consolidato e di impresa madre nell'Unione

In vigore dal 23 mar 2016
Proposta a livello consolidato e di impresa madre nell'Unione 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica alle autorità di risoluzione delle filiazioni e all'autorità di vigilanza su base consolidata la sua proposta: a) sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili che l'impresa madre nell'Unione è tenuta a soddisfare in ogni momento, salvo che sia stata concessa un'esenzione in conformità dell', paragrafo 11, della direttiva 2014/59/UE; b) i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili applicati a livello consolidato. 2.   La proposta di cui al paragrafo 1 è motivata, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE. 3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo indica il termine per il ricevimento di osservazioni scritte e motivate da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all', paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata non presenta alcuna osservazione entro il termine stabilito, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo presume che essa non intenda commentare la sua proposta ai sensi del paragrafo 1. 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette quanto prima alle autorità di risoluzione delle filiazioni eventuali osservazioni presentate dall'autorità di vigilanza su base consolidata.
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