Art. 83
Monitoraggio dell'applicazione della decisione congiunta
In vigore dal 23 mar 2016
Monitoraggio dell'applicazione della decisione congiunta
1. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica alle autorità di risoluzione delle filiazioni il risultato dell'eventuale discussione di cui all', paragrafo 3.
2. Le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'autorità di risoluzione a livello di gruppo il risultato dell'eventuale discussione di cui all', paragrafo 4.
3. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni monitorano l'applicazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione che riguardano ciascuna delle entità del gruppo di cui ognuna di esse è responsabile.
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