Art. 81
Adozione della decisione congiunta
In vigore dal 23 mar 2016
Adozione della decisione congiunta
1. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione alle autorità di risoluzione delle filiazioni, senza indebito ritardo, fissando il termine entro cui le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, il loro consenso scritto a tale decisione congiunta.
2. Una volta ricevuto il progetto di decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni non dissenzienti in merito a tale progetto trasmettono il loro consenso scritto all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro il termine di cui al paragrafo 1.
3. La decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell', dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e da quello dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo a essi allegato; la decisione congiunta finale è fornita dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni che concordano con tale decisione congiunta.
4. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica al collegio di risoluzione la decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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