Art. 79 · Presentazione di osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione e consultazione con le autorità

Art. 79

Presentazione di osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione e consultazione con le autorità

In vigore dal 23 mar 2016
Presentazione di osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione e consultazione con le autorità 1.   Laddove l'impresa madre nell'Unione presenti osservazioni e proponga all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, in conformità dell', paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, misure alternative per porre rimedio ai rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette tali osservazioni e misure agli altri membri del collegio senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni. 2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, tenuto conto del paragrafo 1, comunica al collegio di risoluzione l'estensione del termine per l'adozione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione in conformità dell', paragrafi 3 e 5, della direttiva 2014/59/UE. 3.   Contestualmente alla trasmissione delle osservazioni e delle misure alternative presentate dall'impresa madre nell'Unione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo fissa un termine per la presentazione di osservazioni. 4.   Qualora le autorità non presentino osservazioni entro il termine di cui al paragrafo 3, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo presume che tali autorità non intendano commentare le osservazioni e le misure alternative presentate dall'impresa madre nell'Unione e procede oltre. 5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette al più presto e senza indebito ritardo alle autorità di risoluzione delle filiazioni eventuali osservazioni presentate dagli altri membri del collegio di risoluzione e discute con loro le misure proposte per affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione. 6.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni discutono altresì ed esaminano adeguatamente l'impatto potenziale delle misure proposte su tutte le entità che fanno parte del gruppo, su tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo e sull'Unione nel suo complesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-79