Art. 78 · Consultazione e trasmissione della relazione

Art. 78

Consultazione e trasmissione della relazione

In vigore dal 23 mar 2016
Consultazione e trasmissione della relazione 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara un progetto di relazione sui rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, e lo trasmette all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione delle filiazioni e delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative. Essa può anche sottoporre il progetto di relazione agli altri membri del collegio di risoluzione e osservatori, se del caso e secondo le modalità concordate e descritte nel dettaglio nelle modalità e procedure scritte di funzionamento del collegio di risoluzione. 2.   Le osservazioni e le opinioni ricevute sono prese in considerazione dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai fini della finalizzazione della relazione. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo fornisce una motivazione completa in relazione a qualsiasi deviazione da un'opinione o da un'osservazione formulata dall'ABE o dall'autorità di vigilanza su base consolidata. 3.   All'atto della finalizzazione la relazione è trasmessa all'impresa madre nell'Unione. 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica al collegio di risoluzione l'avvio del periodo di quattro mesi per l'adozione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.
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