Art. 72 · Comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione di gruppo all'impresa madre nell'Unione

Art. 72

Comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione di gruppo all'impresa madre nell'Unione

In vigore dal 23 mar 2016
Comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione di gruppo all'impresa madre nell'Unione 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica la decisione congiunta e una sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione di gruppo, compresa la valutazione della possibilità di risoluzione, all'organo di amministrazione dell'impresa madre nell'Unione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera m). 2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito a tale comunicazione. 3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo può discutere la decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione con l'impresa madre nell'Unione al fine di illustrare i dettagli di tale decisione.
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