Art. 71 · Adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione

Art. 71

Adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione alle autorità di risoluzione delle filiazioni, senza indebito ritardo, fissando il termine entro cui le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, il loro consenso scritto a tale decisione congiunta. 2.   Una volta ricevuto il progetto di decisione congiunta, le autorità di risoluzione delle filiazioni non dissenzienti trasmettono il loro consenso scritto all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro il termine indicato al paragrafo 1. 3.   La decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell', dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e da quello dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo a essi allegato; la decisione congiunta finale è fornita dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni che concordano con tale decisione congiunta. 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica la decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione al collegio di risoluzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-71