Art. 67 · Consultazione dei membri del collegio di risoluzione

Art. 67

Consultazione dei membri del collegio di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Consultazione dei membri del collegio di risoluzione 1.   I membri del collegio consultati dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo forniscono le loro osservazioni sul progetto di piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione entro il termine di cui all', paragrafo 2, lettera g). 2.   In particolare le pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE forniscono il loro parere per quanto riguarda la valutazione della possibilità di risoluzione delle entità nella loro giurisdizione. 3.   Se un'autorità ritiene che vi siano rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione del gruppo o di una delle sue entità, essa comunica la sua valutazione all'autorità di risoluzione a livello di gruppo con tempestività e in ogni caso entro il termine di cui all', paragrafo 2, lettera g). 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette alle autorità di risoluzione delle filiazioni le osservazioni ricevute dagli altri membri del collegio di risoluzione, comprese le osservazioni sulla valutazione della possibilità di risoluzione delle entità nella loro giurisdizione espresse da dette autorità.
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