Art. 63 · Dialogo preliminare sulla strategia di risoluzione

Art. 63

Dialogo preliminare sulla strategia di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Dialogo preliminare sulla strategia di risoluzione L'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza un dialogo preliminare con le autorità di risoluzione delle filiazioni per compiere tutte le operazioni seguenti: 1) discutere una proposta preliminare sulla strategia di risoluzione per il gruppo; 2) verificare se le informazioni necessarie per l'elaborazione del piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione sono già a disposizione di una delle autorità competenti e condividere tali informazioni a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE; 3) stabilire quali informazioni aggiuntive debbano essere richieste all'impresa madre nell'Unione; 4) concordare eventuali contributi da parte delle autorità di risoluzione delle filiazioni di cui necessiti l'autorità di risoluzione a livello di gruppo per l'elaborazione del piano di risoluzione di gruppo e per la valutazione della possibilità di risoluzione.
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