Art. 61 · Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta

Art. 61

Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta

In vigore dal 23 mar 2016
Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta 1.   Prima dell'avvio della procedura di decisione congiunta, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (in appresso il «calendario della decisione congiunta»). In caso di mancato accordo sul calendario, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo stabilisce il calendario della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni. 2.   Il calendario della decisione congiunta è aggiornato almeno una volta all'anno e include tutte le seguenti fasi da attuare secondo l'ordine concordato tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni: a) dialogo preliminare tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito alla strategia di risoluzione del gruppo, in preparazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione; b) richiesta all'impresa madre nell'Unione delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione di gruppo e valutare la possibilità di risoluzione ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE; c) presentazione da parte dell'impresa madre nell'Unione delle informazioni richieste alla lettera b) del presente paragrafo direttamente all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; d) trasmissione delle informazioni che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo riceve dall'impresa madre nell'Unione alle autorità di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e indicazione di un termine per eventuali richieste di informazioni aggiuntive; e) presentazione dei contributi per l'elaborazione del piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione delle filiazioni all'autorità di risoluzione a livello di gruppo; f) presentazione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai membri del collegio di risoluzione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e del progetto di valutazione della possibilità di risoluzione; g) presentazione da parte dei membri del collegio di risoluzione all'autorità di risoluzione a livello di gruppo di eventuali osservazioni sul progetto di piano di risoluzione di gruppo e sul progetto di valutazione della possibilità di risoluzione; h) discussione con l'impresa madre nell'Unione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e della relativa valutazione della possibilità di risoluzione, ove ciò sia ritenuto appropriato dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo; i) dialogo tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito al progetto di piano di risoluzione di gruppo e alla relativa valutazione della possibilità di risoluzione; j) distribuzione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni del documento contenente il progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione; k) dialogo tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni relativamente al documento contenente il progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione; l) adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione; m) comunicazione all'impresa madre nell'Unione dell'adozione della decisione congiunta e della sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione di gruppo. 3.   Il calendario: a) tiene conto dell'entità e della complessità di ogni fase della procedura di decisione congiunta; b) tiene conto del calendario di altre decisioni congiunte organizzate in seno al collegio di risoluzione; c) tiene conto, nella misura del possibile, del calendario delle altre decisioni congiunte organizzate in seno al pertinente collegio delle autorità di vigilanza, e in particolare del calendario della decisione congiunta sulla verifica e sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
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