Art. 59
Coordinamento della comunicazione esterna
In vigore dal 23 mar 2016
Coordinamento della comunicazione esterna
1. I membri del collegio di risoluzione coordinano le loro comunicazioni esterne in merito alle strategie e ai programmi di risoluzione di gruppo.
2. Ai fini del coordinamento della comunicazione esterna, i membri del collegio di risoluzione concordano almeno sui seguenti elementi:
a)
attribuzione delle responsabilità per il coordinamento della comunicazione esterna sia in situazioni normali, sia laddove l'ente o il gruppo sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto, sia in caso di risoluzione;
b)
determinazione del livello di dettaglio delle informazioni che devono essere divulgate in merito alle strategie di risoluzione di gruppo;
c)
coordinamento delle dichiarazioni pubbliche laddove l'ente o il gruppo sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto;
d)
coordinamento delle dichiarazioni pubbliche relative alle azioni di risoluzione adottate, compresa la pubblicazione degli ordini o degli strumenti con cui sono state adottate le azioni di risoluzione o degli avvisi che riassumono gli effetti delle azioni di risoluzione.
Storico versioni
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