Art. 59 · Coordinamento della comunicazione esterna

Art. 59

Coordinamento della comunicazione esterna

In vigore dal 23 mar 2016
Coordinamento della comunicazione esterna 1.   I membri del collegio di risoluzione coordinano le loro comunicazioni esterne in merito alle strategie e ai programmi di risoluzione di gruppo. 2.   Ai fini del coordinamento della comunicazione esterna, i membri del collegio di risoluzione concordano almeno sui seguenti elementi: a) attribuzione delle responsabilità per il coordinamento della comunicazione esterna sia in situazioni normali, sia laddove l'ente o il gruppo sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto, sia in caso di risoluzione; b) determinazione del livello di dettaglio delle informazioni che devono essere divulgate in merito alle strategie di risoluzione di gruppo; c) coordinamento delle dichiarazioni pubbliche laddove l'ente o il gruppo sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto; d) coordinamento delle dichiarazioni pubbliche relative alle azioni di risoluzione adottate, compresa la pubblicazione degli ordini o degli strumenti con cui sono state adottate le azioni di risoluzione o degli avvisi che riassumono gli effetti delle azioni di risoluzione.
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