Art. 55 · Redazione per iscritto e aggiornamento delle modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione

Art. 55

Redazione per iscritto e aggiornamento delle modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Redazione per iscritto e aggiornamento delle modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara per iscritto la sua proposta di modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione a norma dell'. 2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette la proposta ai membri del collegio di risoluzione a fini di consultazione, invitandoli a presentare il loro parere entro la scadenza che essa indica. 3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene in considerazione i pareri dei membri del collegio di risoluzione e motiva la propria decisione qualora non ne tenga conto. 4.   Dopo averle finalizzate, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le modalità e le procedure, redatte per iscritto, per il funzionamento del collegio di risoluzione ai membri del collegio stesso. 5.   Le modalità e le procedure, redatte per iscritto, per il funzionamento del collegio di risoluzione sono riesaminate e aggiornate, in particolare a seguito di modifiche sostanziali nella composizione del collegio di risoluzione. 6.   Per l'aggiornamento delle modalità e delle procedure, redatte per iscritto, per il funzionamento del collegio di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e gli altri membri del collegio seguono la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 5.
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