Art. 54 · Elementi delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione

Art. 54

Elementi delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Elementi delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione 1.   Le modalità e procedure redatte per iscritto di cui all', paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/59/UE comprendono almeno i seguenti elementi: a) una descrizione del gruppo, dell'impresa madre nell'Unione, delle filiazioni e delle succursali significative; b) l'identificazione dei membri e degli osservatori del collegio; c) una descrizione del quadro generale del collegio di risoluzione ai fini della cooperazione tra le autorità e del coordinamento delle attività e dei compiti. 2.   Il quadro generale di cooperazione e coordinamento include tutti gli elementi seguenti: a) una descrizione delle diverse sottostrutture del collegio di risoluzione per l'esecuzione dei vari compiti, ove pertinente. A tal fine, in particolare con riferimento ai membri del collegio che adottano decisioni congiunte, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta la necessità di organizzare il collegio di risoluzione istituendo varie sottostrutture; b) l'identificazione dei membri e degli osservatori del collegio che partecipano a specifiche attività del collegio stesso. A tal fine l'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che le varie sottostrutture del collegio, comprese le sottostrutture a cui partecipano gli osservatori, non limitino né pregiudichino il processo decisionale congiunto, in particolare per quanto riguarda i membri del collegio che sono tenuti ad adottare decisioni congiunte in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/59/UE; c) una descrizione del quadro di riferimento, dei termini e delle condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione, compresi i termini e le condizioni della loro partecipazione ai vari dialoghi e processi del collegio e i loro diritti e obblighi per quanto riguarda lo scambio di informazioni, conformemente agli della direttiva 2014/59/UE. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che il quadro generale, i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori non siano più favorevoli di quelli previsti per i membri del collegio conformemente al presente regolamento e alle pertinenti modalità scritte del collegio in questione; d) una descrizione delle modalità di cooperazione e coordinamento in situazioni di emergenza, soprattutto di natura sistemica, che possano comportare minacce per la sostenibilità economica di qualsiasi entità del gruppo; e) una descrizione delle procedure da seguire quando non è richiesta una decisione congiunta ma appare necessario il raggiungimento di un'intesa in seno al collegio di risoluzione o ad una delle sue sottostrutture; f) una descrizione delle modalità per lo scambio di informazioni, compreso il relativo campo di applicazione, la frequenza e i canali di comunicazione tenendo conto degli della direttiva 2014/59/UE e del ruolo di coordinamento svolto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo per quanto concerne la raccolta e la diffusione delle informazioni tra i membri e gli osservatori del collegio; g) una descrizione delle pertinenti informazioni da condividere con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare in relazione alla pianificazione della risoluzione, alla valutazione della possibilità di risoluzione e agli altri compiti di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tenuto conto anche degli della direttiva 2014/59/UE e del ruolo dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo; h) una descrizione delle modalità per il trattamento delle informazioni riservate, visti gli della direttiva 2014/59/UE; i) una descrizione delle procedure per tenere riunioni de visu sia periodiche che ad hoc; j) una descrizione della metodologia di coordinamento dei contributi che devono essere forniti indipendentemente dalle autorità di risoluzione al collegio di vigilanza o all'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora richiesto dalla normativa o di propria iniziativa; k) una descrizione della metodologia di trasmissione del contributo di cui alla lettera j), e in particolare una descrizione del ruolo dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo nella trasmissione all'autorità di vigilanza su base consolidata di tale contributo; l) una descrizione della politica di comunicazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata, con le autorità competenti degli Stati membri interessati, con l'impresa madre nell'Unione e con le entità del gruppo di cui all'; m) qualsiasi altro accordo concernente il funzionamento del collegio di risoluzione; e n) qualsiasi disposizione riguardante le modalità di cessazione dell'attività.
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