Art. 53
Redazione e aggiornamento dell'elenco dei recapiti
In vigore dal 23 mar 2016
Redazione e aggiornamento dell'elenco dei recapiti
1. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo conserva e condivide con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione i recapiti delle persone designate da ciascun membro e osservatore per lo svolgimento delle mansioni del collegio di risoluzione.
I recapiti dovrebbero comprendere anche quelli da utilizzare in situazioni di emergenza al di fuori dell'orario di ufficio, in particolare per decidere in merito alla necessità di stabilire e concordare un programma di risoluzione di gruppo.
2. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo si assicura di ricevere da tutti i membri e osservatori del collegio i recapiti delle persone da contattare e di essere informata senza indebito ritardo in merito a tutte le relative modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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