Art. 52 · Comunicazione con l'impresa madre nell'Unione

Art. 52

Comunicazione con l'impresa madre nell'Unione

In vigore dal 23 mar 2016
Comunicazione con l'impresa madre nell'Unione 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce la regolare interazione e cooperazione con l'impresa madre nell'Unione al fine di favorire il funzionamento efficiente ed efficace del collegio di risoluzione. 2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione l'istituzione del collegio di risoluzione, le trasmette l'elenco dei suoi membri e osservatori e la informa di qualsiasi cambiamento intervenga in tale elenco.
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