Art. 51 · Ruolo di osservatori delle autorità di risoluzione di paesi terzi in seno al collegio di risoluzione

Art. 51

Ruolo di osservatori delle autorità di risoluzione di paesi terzi in seno al collegio di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Ruolo di osservatori delle autorità di risoluzione di paesi terzi in seno al collegio di risoluzione 1.   Al ricevimento di una richiesta da parte di un'autorità di risoluzione di un paese terzo ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica tale richiesta al collegio di risoluzione. 2.   La comunicazione è accompagnata da tutti i seguenti elementi: a) il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, anche tenendo conto della lettera b), sull'equivalenza del regime di riservatezza e di segreto professionale applicabile al candidato al ruolo di osservatore; b) i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione da includere nelle modalità e procedure di funzionamento scritte, come proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo; c) il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo sulla rilevanza della succursale in questione, se il candidato è un'autorità di risoluzione di un paese terzo relativamente a una succursale; d) la fissazione di un termine, allo scadere del quale si presume il consenso: entro tale termine qualsiasi membro dissenziente del collegio di risoluzione di cui all', paragrafo 2, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE può esprimere la propria obiezione, motivandola esaustivamente, nei confronti del parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 3.   Ove venga espressa un'obiezione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ne tiene conto prima di adottare la sua decisione finale. A tal fine essa può anche richiedere le opinioni esplicite dei membri del collegio di cui all', paragrafo 2, lettere b), c) e d) della direttiva 2014/59/UE e tener conto della maggioranza delle opinioni in merito. 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, quando decide di invitare l'autorità di risoluzione del paese terzo, invia un invito al candidato al ruolo di osservatore. L'invito è corredato dai termini e dalle condizioni di partecipazione in qualità di osservatore stabilite nelle modalità scritte di funzionamento. Il candidato che riceve l'invito è considerato osservatore all'atto dell'accettazione dell'invito stesso, con la quale si considerano accettati tutti i termini e le condizioni di partecipazione. 5.   Successivamente all'accettazione l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette al collegio di risoluzione una versione aggiornata dell'esito della classificazione di cui all'.
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