Art. 50 · Classificazione e identificazione dei membri del collegio di risoluzione e dei possibili osservatori

Art. 50

Classificazione e identificazione dei membri del collegio di risoluzione e dei possibili osservatori

In vigore dal 23 mar 2016
Classificazione e identificazione dei membri del collegio di risoluzione e dei possibili osservatori 1.   Ai fini dell'identificazione dei membri e dei potenziali osservatori del collegio di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo effettua la classificazione delle entità del gruppo di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tenuto conto della classificazione relativa a tale gruppo eseguita dall'autorità di vigilanza su base consolidata in conformità dell' del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (8) e dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione (9). 2.   Al completamento della classificazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori al collegio di risoluzione. 3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo riesamina e aggiorna la classificazione delle entità del gruppo e l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori almeno una volta all'anno. Essa inoltre riesamina e aggiorna la classificazione e l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori dopo qualsiasi modifica sostanziale della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua attività. 4.   Nel valutare se istituire un collegio di risoluzione a norma dell', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta anche se tale altro gruppo o collegio operi a norma del presente regolamento.
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