Art. 5
Governance
In vigore dal 23 mar 2016
Governance
Le informazioni sulla governance includono almeno una descrizione dettagliata di quanto segue:
1)
le modalità di sviluppo del piano di risanamento, che includa almeno:
a)
il ruolo e la funzione delle persone responsabili di preparazione, attuazione e aggiornamento di ogni sezione del piano;
b)
l'identità della persona che ha la responsabilità generale dell'aggiornamento del piano di risanamento e la descrizione della procedura da seguire per aggiornare il piano di risanamento al fine di rispondere a modifiche sostanziali che riguardano l'ente o il gruppo o il contesto in cui operano;
c)
la descrizione del modo in cui il piano è integrato nella governance dell'ente o del gruppo e nel quadro generale di gestione dei rischi;
d)
se l'entità presa in considerazione fa parte di un gruppo, la descrizione delle misure e delle disposizioni adottate nell'ambito del gruppo per assicurare il coordinamento e l'uniformità delle opzioni di risanamento a livello del gruppo e delle singole filiazioni;
2)
le politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento, comprendente almeno:
a)
una dichiarazione che precisi se il piano di risanamento è stato esaminato dalla funzione di audit interno, da un revisore esterno o dal comitato dei rischi;
b)
la conferma del fatto che il piano di risanamento è stato esaminato e approvato dall'organo di amministrazione dell'ente o dell'impresa madre nell'UE responsabile della presentazione del piano;
3)
le condizioni e le procedure necessarie per assicurare l'attuazione tempestiva delle opzioni di risanamento, comprendente almeno:
a)
la descrizione della procedura interna di attivazione di livelli successivi di intervento e del processo decisionale, che si applica quando sono stati soddisfatti gli indicatori, per esaminare e determinare quale opzione di risanamento potrebbe dover essere applicata in risposta alla situazione di stress finanziario che si è venuta a creare, comprendente almeno:
i)
il ruolo e la funzione delle persone coinvolte nel processo, compresa la descrizione delle loro responsabilità o, qualora al processo partecipi un comitato, il ruolo, le responsabilità e le funzioni dei membri del comitato;
ii)
le procedure da seguire;
iii)
il termine per la decisione in merito all'adozione delle opzioni di risanamento e i tempi e le modalità secondo le quali le autorità competenti pertinenti saranno informate del fatto che gli indicatori sono stati soddisfatti;
b)
la descrizione dettagliata degli indicatori, indicando le vulnerabilità, le debolezze o le minacce possibili almeno per quanto riguarda la posizione patrimoniale, le condizioni di liquidità, la redditività e il profilo di rischio della o delle entità interessate dal piano di risanamento;
4)
la coerenza del piano con il quadro generale di gestione dei rischi dell'ente o del gruppo, includendo la descrizione dei pertinenti parametri di riferimento (segnali di preallarme) utilizzati dall'ente o dal gruppo nel quadro del regolare processo interno di gestione del rischio, quando tali parametri sono utili per informare la direzione che gli indicatori potrebbero essere raggiunti;
5)
i sistemi informatici di gestione, inclusa la descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare che le informazioni necessarie ad attuare le opzioni di risanamento siano disponibili per il processo decisionale in condizioni di stress in modo affidabile e tempestivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-5