Art. 47 · Comunicazione da parte dell'autorità competente all'autorità di risoluzione del ricevimento di una notifica

Art. 47

Comunicazione da parte dell'autorità competente all'autorità di risoluzione del ricevimento di una notifica

In vigore dal 23 mar 2016
Comunicazione da parte dell'autorità competente all'autorità di risoluzione del ricevimento di una notifica Ricevuta la notifica di cui all', l'autorità competente invia immediatamente le seguenti informazioni all'autorità di risoluzione: 1) una copia della notifica ricevuta riportante tutte le informazioni di cui all', paragrafo 1; 2) indicazioni dettagliate sulle misure di prevenzione delle crisi o le azioni di cui all' della direttiva 2013/36/UE che l'autorità competente ha adottato o impone di adottare, se del caso, all'ente o all'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE; 3) eventuali documenti giustificativi aggiuntivi che l'autorità competente ritiene necessari affinché l'autorità di risoluzione possa adottare una decisione informata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-47