Art. 45
Disposizioni generali in materia di notifiche
In vigore dal 23 mar 2016
Disposizioni generali in materia di notifiche
1. Le notifiche presentate ai sensi dell', paragrafi da 1 a 3, e dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono effettuate per iscritto e trasmesse utilizzando sistemi elettronici adeguati e sicuri.
2. Le autorità pertinenti di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE e di cui all', paragrafo 2, indicano i recapiti per la presentazione delle notifiche e li rendono pubblici.
3. Prima di inviare una notifica, il mittente può mettersi in contatto oralmente con le autorità pertinenti di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, per informarle della presentazione della notifica.
4. Ai fini delle notifiche di cui all', paragrafo 3, lettere a), b), c), d), h) e j), e all', paragrafo 2, lettere a), b), f) e h), della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione utilizzano la lingua comunemente utilizzata per la collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
5. Le autorità pertinenti di cui all', paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/59/UE e all', paragrafo 2, della medesima direttiva accusano ricevuta della notifica al mittente, precisando la data e l'ora di ricezione registrate dal destinatario e i recapiti del personale addetto al trattamento della notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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