Art. 45 · Disposizioni generali in materia di notifiche

Art. 45

Disposizioni generali in materia di notifiche

In vigore dal 23 mar 2016
Disposizioni generali in materia di notifiche 1.   Le notifiche presentate ai sensi dell', paragrafi da 1 a 3, e dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono effettuate per iscritto e trasmesse utilizzando sistemi elettronici adeguati e sicuri. 2.   Le autorità pertinenti di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE e di cui all', paragrafo 2, indicano i recapiti per la presentazione delle notifiche e li rendono pubblici. 3.   Prima di inviare una notifica, il mittente può mettersi in contatto oralmente con le autorità pertinenti di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, per informarle della presentazione della notifica. 4.   Ai fini delle notifiche di cui all', paragrafo 3, lettere a), b), c), d), h) e j), e all', paragrafo 2, lettere a), b), f) e h), della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione utilizzano la lingua comunemente utilizzata per la collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità di risoluzione a livello di gruppo. 5.   Le autorità pertinenti di cui all', paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/59/UE e all', paragrafo 2, della medesima direttiva accusano ricevuta della notifica al mittente, precisando la data e l'ora di ricezione registrate dal destinatario e i recapiti del personale addetto al trattamento della notifica.
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