Art. 44
Contenuto della clausola contrattuale prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE
In vigore dal 23 mar 2016
Contenuto della clausola contrattuale prevista dall', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE
La clausola contrattuale di un accordo pertinente comprende i seguenti elementi:
1)
il riconoscimento e l'accettazione da parte della controparte di un ente o di un'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, del fatto che alla passività si possano applicare i poteri di svalutazione e di conversione di un'autorità di risoluzione;
2)
una descrizione dei poteri di svalutazione e di conversione di ciascuna autorità di risoluzione conformemente al diritto nazionale che recepisce il titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, o, se del caso, a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare dei poteri di cui all', paragrafo 1, lettere e), f), g) e j), della direttiva di cui sopra;
3)
il riconoscimento e l'accettazione da parte della controparte di un ente o di un'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE:
a)
di essere vincolata dagli effetti di un'applicazione dei poteri di cui alla lettera b), compresa:
i)
qualsiasi riduzione del valore nominale o dell'importo dovuto ancora non corrisposto, compresi eventuali interessi maturati ma non pagati, rispetto alla passività di un ente o di un'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, in conformità dell'accordo pertinente;
ii)
la conversione di tale passività in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà;
b)
del fatto che i termini dell'accordo pertinente possono essere modificati, se necessario, per rendere effettivo l'esercizio da parte di un'autorità di risoluzione dei poteri di svalutazione e di conversione e che tali modifiche sono vincolanti per la controparte di un ente o di un'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE;
c)
del fatto che azioni ordinarie o altri titoli di proprietà possono essere emessi nei confronti della controparte di un ente o di un'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, o ad essa conferiti, in conseguenza dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione;
4)
il riconoscimento e l'accettazione da parte della controparte di un ente o di un'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE del fatto che la clausola contrattuale è esaustiva sulle questioni ivi descritte, fatto salvo ogni altro accordo, intesa o impegno tra le controparti relativamente all'oggetto dell'accordo pertinente.
Storico versioni
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