Art. 41 · Interessi rilevanti in comune o in conflitto

Art. 41

Interessi rilevanti in comune o in conflitto

In vigore dal 23 mar 2016
Interessi rilevanti in comune o in conflitto 1.   Il perito indipendente non ha alcun interesse rilevante, effettivo o potenziale, in comune o in conflitto con alcuna autorità pubblica pertinente né con l'entità pertinente. 2.   Ai fini del paragrafo 1, un interesse effettivo o potenziale è considerato rilevante laddove, a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina o di un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, esso possa influenzare, o essere ragionevolmente percepito come tale da influenzare, il giudizio del perito indipendente nell'esecuzione della valutazione. 3.   Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti gli interessi in comune o in conflitto con almeno le seguenti parti: a) l'alta dirigenza e i membri dell'organo di amministrazione dell'entità pertinente; b) le persone fisiche o giuridiche che controllano l'entità pertinente o hanno in essa una partecipazione qualificata; c) i creditori che l'autorità che ha il potere di nomina o un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione individua come significativi sulla base degli elementi a sua disposizione; d) ciascuna entità del gruppo. 4.   Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti almeno i seguenti elementi: a) la fornitura da parte del perito indipendente di servizi, compresa la prestazione di servizi in passato, all'entità pertinente e alle persone di cui al paragrafo 3, e in particolare il legame tra tali servizi e gli elementi pertinenti per la valutazione; b) i rapporti personali e finanziari tra il perito indipendente e l'entità pertinente e le persone di cui al paragrafo 3; c) gli investimenti o altri interessi finanziari rilevanti del perito indipendente; d) in relazione alle persone giuridiche, qualsiasi separazione strutturale o altro meccanismo da mettere in atto per affrontare minacce all'indipendenza quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, compresi meccanismi per differenziare tra i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione e gli altri membri del personale. 5.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una persona è considerata avere un interesse rilevante effettivo in comune o in conflitto con l'entità pertinente qualora il perito indipendente, nell'anno precedente la data in cui è valutata la sua ammissibilità alla funzione di perito indipendente, abbia completato una revisione legale dei conti dell'entità pertinente a norma della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). 6.   Qualsiasi persona presa in considerazione per la posizione di perito indipendente o nominata perito indipendente: a) pone in essere, conformemente ai codici etici e agli standard professionali applicabili, politiche e procedure volte a identificare ogni interesse effettivo o potenziale che possa essere considerato come interesse rilevante ai sensi del paragrafo 2; b) notifica senza indugio all'autorità che ha il potere di nomina o a un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere il compito di cui al paragrafo 2 nello Stato membro in questione ogni interesse effettivo o potenziale che il perito indipendente ritiene possa, nell'ambito della valutazione dell'autorità, essere considerato quale interesse rilevante ai sensi del paragrafo 2; c) adotta misure appropriate per garantire che nessuno dei membri del personale o degli altri addetti alla valutazione abbia interessi rilevanti del tipo di cui al paragrafo 2.
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