Art. 40 · Separazione strutturale

Art. 40

Separazione strutturale

In vigore dal 23 mar 2016
Separazione strutturale 1.   Il perito indipendente è una persona distinta da qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'entità pertinente. 2.   Ai fini del paragrafo 1 si applicano i seguenti requisiti: a) per quanto riguarda le persone fisiche, il perito indipendente non è un impiegato né un collaboratore esterno di alcuna autorità pubblica pertinente né dell'entità pertinente; b) per quanto riguarda le persone giuridiche, il perito indipendente non appartiene allo stesso gruppo di società di alcuna autorità pubblica pertinente né dell'entità pertinente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-40