Art. 39 · Qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse

Art. 39

Qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse

In vigore dal 23 mar 2016
Qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse 1.   Il perito indipendente possiede le qualifiche, l'esperienza, le capacità e le conoscenze necessarie in tutte le materie considerate pertinenti dall'autorità che ha il potere di nomina. 2.   Il perito indipendente dispone delle risorse umane e tecniche che l'autorità che ha il potere di nomina ritiene opportune per realizzare la valutazione, oppure ha accesso a tali risorse. La valutazione dell'adeguatezza delle risorse tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità della valutazione da effettuare. 3.   In relazione allo svolgimento della valutazione il perito indipendente si astiene da quanto segue: a) chiedere o ricevere istruzioni o linee guida da una qualsiasi autorità pubblica pertinente o dall'entità pertinente; b) chiedere o ricevere vantaggi finanziari o di altra natura da una qualsiasi autorità pubblica pertinente o dall'entità pertinente. 4.   Il paragrafo 3 non impedisce: a) la fornitura di istruzioni, linee guida, locali, attrezzature tecniche o altre forme di sostegno laddove, a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina o di un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, ciò sia ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi della valutazione; b) il pagamento al perito indipendente di un compenso e di un rimborso spese che siano ragionevoli in relazione all'esecuzione della valutazione.
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