Art. 38
Elementi di indipendenza
In vigore dal 23 mar 2016
Elementi di indipendenza
Può essere nominata come perito una persona fisica o giuridica. Il perito si considera indipendente da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dall'entità pertinente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1)
il perito possiede le qualifiche, l'esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse necessarie ed è in grado di effettuare la valutazione in modo efficace senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente né all'entità pertinente a norma dell';
2)
il perito è giuridicamente separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dall'entità pertinente conformemente all';
3)
il perito non ha interessi rilevanti in comune o in conflitto ai sensi dell'.
Storico versioni
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