Art. 38 · Elementi di indipendenza

Art. 38

Elementi di indipendenza

In vigore dal 23 mar 2016
Elementi di indipendenza Può essere nominata come perito una persona fisica o giuridica. Il perito si considera indipendente da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dall'entità pertinente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) il perito possiede le qualifiche, l'esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse necessarie ed è in grado di effettuare la valutazione in modo efficace senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente né all'entità pertinente a norma dell'; 2) il perito è giuridicamente separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dall'entità pertinente conformemente all'; 3) il perito non ha interessi rilevanti in comune o in conflitto ai sensi dell'.
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