Art. 36 · Possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice

Art. 36

Possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice

In vigore dal 23 mar 2016
Possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice 1.   Si ritiene che la fornitura del sostegno finanziario non metta a repentaglio la possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice laddove, secondo la valutazione a norma degli della direttiva 2014/59/UE, detta fornitura non riduca significativamente la fattibilità o la credibilità dell'attuazione della strategia di risoluzione per l'entità erogatrice così come prevista dal piano di risoluzione. La valutazione tiene conto, in particolare, dell'impatto della fornitura del sostegno finanziario: a) sul potenziale di assorbimento delle perdite all'interno del gruppo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la risoluzione; b) sull'interconnessione dell'entità erogatrice con l'entità ricevente; c) sul rischio di contagio all'interno del gruppo; d) sulla maggiore complessità del gruppo dovuta alla fornitura del sostegno finanziario; e) sulla situazione di capitale e di liquidità dell'entità erogatrice. 2.   Qualora non siano pienamente informate in merito alla strategia di risoluzione preferenziale, le entità erogatrici svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base delle informazioni sul piano di risoluzione che sono a loro disposizione. 3.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione responsabili dell'entità erogatrice collaborano strettamente al fine di determinare l'impatto del sostegno finanziario di gruppo sulla possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice.
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