Art. 33
Prospettiva che il sostegno ponga rimedio alle difficoltà finanziare
In vigore dal 23 mar 2016
Prospettiva che il sostegno ponga rimedio alle difficoltà finanziare
1. La condizione per cui si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie dell'entità del gruppo destinataria del sostegno finanziario (in appresso l'«entità ricevente») si considera soddisfatta laddove tale prospettiva di rimedio si fondi sui seguenti elementi:
a)
il fabbisogno di capitale e di liquidità dell'entità ricevente, individuato mediante una descrizione della situazione dell'entità ricevente in termini di capitale e di liquidità e una proiezione del suo fabbisogno di capitale e di liquidità, risulta coperto per un periodo di tempo sufficiente, tenendo conto di tutte le altre pertinenti fonti finanziarie che possono soddisfare tali esigenze, dei tempi necessari per rimediare alle difficoltà finanziarie e delle condizioni del sostegno;
b)
l'analisi della situazione finanziaria e delle cause interne ed esterne delle difficoltà finanziarie, in particolare del modello aziendale e della gestione del rischio dell'entità ricevente, e delle condizioni di mercato passate e presenti e di quelle prevedibili per il futuro non è in contraddizione con la prospettiva di rimedio alle difficoltà finanziarie;
c)
un piano d'azione che descriva le misure per il riassetto della situazione finanziaria dell'entità ricevente, compresa, se del caso, una revisione del suo modello aziendale e della sua gestione del rischio;
d)
i presupposti delle descrizioni e delle proiezioni di cui alle lettere a), b) e c) sono coerenti e plausibili e tengono conto della condizione di stress dell'entità ricevente, delle attuali condizioni di mercato e dei potenziali sviluppi negativi.
2. Nel valutare la condizione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE tiene in considerazione le informazioni e le valutazioni fornite dall'autorità competente responsabile dell'entità ricevente.
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