Art. 32 · Valutazione della credibilità della strategia di risoluzione

Art. 32

Valutazione della credibilità della strategia di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione della credibilità della strategia di risoluzione 1.   Valutata la fattibilità della strategia di risoluzione prescelta, le autorità di risoluzione ne valutano la credibilità in considerazione del probabile impatto della risoluzione sul sistema finanziario e sull'economia reale dei singoli Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'ente o dal gruppo. La valutazione verte anche sugli aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti da 21 a 28. 2.   In detta valutazione le autorità di risoluzione considerano il probabile impatto dell'attuazione della strategia di risoluzione sul sistema finanziario dei singoli Stati membri o dell'Unione. A tal fine le autorità di risoluzione tengono conto delle funzioni svolte dall'ente o dal gruppo e valutano se l'attuazione della strategia di risoluzione rischi di avere un sostanziale impatto negativo su uno o più degli elementi seguenti: a) funzionamento dei mercati finanziari e, in particolare, fiducia del mercato; b) infrastrutture dei mercati finanziari, in particolare: i) se un'improvvisa cessazione delle attività ostacolerebbe il normale funzionamento di tali infrastrutture al punto da produrre effetti negativi sul sistema finanziario nel complesso; ii) se, e eventualmente quanto, tali infrastrutture potrebbero rivelarsi canali di contagio nel processo di liquidazione; c) altri enti finanziari, in particolare: i) se la liquidazione aumenterebbe i costi di finanziamento (funding) o ridurrebbe la disponibilità di finanziamenti per altri enti finanziari al punto da comportare un rischio per la stabilità finanziaria; ii) rischio di contagio diretto e indiretto e effetti di retroazione a livello macroeconomico; d) economia reale, in particolare disponibilità dei servizi finanziari.
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