Art. 28 · Valutazione della fattibilità: risorse finanziarie

Art. 28

Valutazione della fattibilità: risorse finanziarie

In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione della fattibilità: risorse finanziarie Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con le risorse finanziarie, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti: 1) aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti 13, 14, 15 e 17; 2) necessità di individuare e quantificare l'importo delle passività che, secondo la strategia di risoluzione preferenziale, non dovrebbero contribuire all'assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione, tenuto conto almeno dei fattori seguenti: i) scadenza; ii) grado di subordinazione; iii) tipi di possessori dello strumento o trasferibilità dello strumento; iv) ostacoli giuridici all'assorbimento delle perdite, quali il non riconoscimento degli strumenti di risoluzione in un ordinamento estero o l'esistenza di diritti di compensazione; v) altri fattori che comportano il rischio di escludere le passività dall'assorbimento delle perdite in fase di risoluzione; vi) importo e persona giuridica emittente delle passività ammissibili qualificate o di altre passività atte ad assorbire le perdite; 3) entità del fabbisogno di finanziamento (funding) in vista e nel corso della risoluzione, disponibilità di fonti di finanziamento e ostacoli al richiesto trasferimento di fondi all'interno dell'ente o del gruppo; 4) esistenza di disposizioni adeguate per il trasferimento delle perdite a persone giuridiche cui si applicherebbero gli strumenti di risoluzione in provenienza da altre società del gruppo, compresa, se pertinente, la valutazione dell'importo e della capacità di assorbimento delle perdite del finanziamento infragruppo.
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