Art. 25 · Individuazione della strategia di risoluzione

Art. 25

Individuazione della strategia di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Individuazione della strategia di risoluzione 1.   Le autorità di risoluzione valutano se la strategia di risoluzione proposta è adatta a conseguire gli obiettivi della risoluzione in considerazione della struttura e del modello di business dell'ente o del gruppo e dei regimi di risoluzione applicabili alle persone giuridiche di un gruppo. L'azione di risoluzione può essere adottata nell'interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura. 2.   Per i gruppi le autorità di risoluzione valutano in particolare se sia più opportuno applicare una strategia con punto di avvio singolo oppure con punto di avvio multiplo. 3.   A tal fine l'autorità di risoluzione esamina almeno gli aspetti seguenti: a) strumenti di risoluzione che sarebbero usati nella strategia di risoluzione preferenziale e verifica che siano a disposizione delle persone giuridiche cui la strategia di risoluzione propone di applicarli; b) importo delle passività ammissibili qualificate secondo la strategia di risoluzione proposta, rischio di non contribuire all'assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione e persone giuridiche emittenti di tali passività, tenuto conto degli elementi seguenti: i) il punto di avvio singolo dovrebbe essere più appropriato quando, secondo la strategia di risoluzione proposta, sufficienti passività ammissibili o passività atte a contribuire all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione sono emesse all'esterno dall'impresa madre apicale o dalla holding del gruppo; ii) il punto di avvio multiplo dovrebbe essere più appropriato quando, secondo la strategia di risoluzione proposta, le passività ammissibili del gruppo o le sue passività atte a contribuire all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione sono emesse da più di un'entità o sottogruppo regionale o funzionale del gruppo interessato dalla risoluzione; c) intese contrattuali o di altro tipo vigenti per trasferire le perdite tra persone giuridiche del gruppo; d) struttura operativa e modello di business dell'ente o del gruppo, in particolare se è ad alta integrazione o a struttura decentrata con un elevato grado di separazione tra le sue diverse parti, tenuto conto degli elementi seguenti: i) il punto di avvio singolo dovrebbe essere più appropriato quando il gruppo funziona ad alta integrazione, anche tramite l'accentramento della gestione della liquidità, della gestione del rischio, delle funzioni di tesoreria o dei servizi informatici e altri servizi comuni essenziali; ii) il punto di avvio multiplo dovrebbe essere più appropriato quando le operazioni del gruppo sono suddivise in due o più sottogruppi chiaramente identificabili, ciascuno dei quali è indipendente, sotto il profilo finanziario, giuridico o operativo, dalle altre parti del gruppo e, se dipende da queste per aspetti operativi essenziali, ha regolato la dipendenza con un solido accordo che garantisce la continuità di funzionamento in caso di risoluzione; e) esecutività degli strumenti di risoluzione che sarebbero applicati, in particolare nei paesi terzi; f) se la strategia di risoluzione richiede un'azione di supporto di altre autorità, in particolare in paesi terzi, o impone a tali autorità di astenersi da azioni di risoluzione indipendenti, e se dette azioni siano per tali autorità fattibili e credibili. 4.   Le autorità di risoluzione valutano se siano necessarie varianti della strategia di risoluzione per superare scenari o situazioni in cui l'attuazione della strategia di risoluzione non è fattibile o credibile. 5.   Le autorità di risoluzione esaminano, per qualsiasi variante, se sia possibile che possa raggiungere gli obiettivi della risoluzione e, in particolare, garantire la continuità delle funzioni essenziali. Le misure atte a rimuovere gli impedimenti alle varianti della strategia di risoluzione sono attuate solo se non compromettono l'attuazione fattibile e credibile della strategia di risoluzione preferenziale.
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