Art. 24
Fattibilità e credibilità della liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza
In vigore dal 23 mar 2016
Fattibilità e credibilità della liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza
1. Le autorità di risoluzione valutano la fattibilità e la credibilità della liquidazione dell'ente o del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza così come l'impatto che tale liquidazione avrebbe in termini di sostegno finanziario pubblico straordinario rispetto alla risoluzione.
2. Nel valutare la credibilità della liquidazione le autorità di risoluzione tengono in considerazione il probabile impatto della liquidazione dell'ente o del gruppo sui sistemi finanziari dei singoli Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di assicurare la continuità dell'accesso alle funzioni essenziali svolte dall'ente o dal gruppo e conseguire gli obiettivi di risoluzione stabiliti all' della direttiva 2014/59/UE. A tal fine le autorità di risoluzione tengono conto delle funzioni svolte dall'ente o dal gruppo e valutano se la liquidazione rischi di avere un sostanziale impatto negativo su uno qualsiasi degli elementi seguenti:
a)
funzionamento dei mercati finanziari e fiducia del mercato;
b)
infrastrutture dei mercati finanziari, in particolare:
i)
se un'improvvisa cessazione delle attività ostacolerebbe il normale funzionamento di tali infrastrutture al punto da produrre effetti negativi sul sistema finanziario nel complesso;
ii)
se, e eventualmente quanto, tali infrastrutture potrebbero rivelarsi canali di contagio nel processo di liquidazione;
c)
altri enti finanziari, in particolare:
i)
se la liquidazione aumenterebbe i costi di finanziamento (funding) o ridurrebbe la disponibilità di finanziamenti per altri enti finanziari al punto da comportare un rischio per la stabilità finanziaria;
ii)
rischio di contagio diretto e indiretto e effetti di retroazione a livello macroeconomico;
d)
economia reale, in particolare disponibilità dei servizi finanziari essenziali.
3. Se conclude che la liquidazione è credibile, l'autorità di risoluzione ne valuta la fattibilità.
4. A tal fine le autorità di risoluzione valutano se i sistemi dell'ente o del gruppo siano in grado di fornire le informazioni richieste dai pertinenti sistemi di garanzia dei depositi per il pagamento ai depositi coperti degli importi previsti dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nei tempi in essa fissati o, se del caso, in conformità di regimi equivalenti di garanzia dei depositi di paesi terzi, anche in termini di saldi dei depositi coperti.
Le autorità di risoluzione valutano altresì se l'ente o il gruppo abbia la capacità necessaria per sostenere le operazioni dei sistemi di garanzia dei depositi, in particolare distinguendo tra saldi coperti e saldi non coperti nei conti di deposito.
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